(massima n. 1)
Nell'ipotesi di licenziamento intimato per una mancanza del lavoratore che si concreti in una violazione non solo del dovere di diligenza, ex art. 2104 c.c., ma anche del dovere di fedeltą all'impresa di cui all'art. 2105 c.c. (nella specie, per un tentativo di truffa realizzato ai danni del datore di lavoro) la legittimitą della sanzione deve essere valutata, ai fmi della configurabilitą della giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 c.c. o del giustificato motivo soggettivo di cui all'art. 3 L. n. 604 del 1966, tenendo conto dell'idoneitą del comportamento a produrre un pregiudizio potenziale per sč stesso valutabile nell'ambito della natura fiduciaria del rapporto, indipendentemente dal danno economico effettivo, la cui entitą ha un rilievo secondario ed accessorio nella valutazione complessiva delle circostanze di cui si sostanzia l'azione commessa; ai fini di tale valutazione, inoltre, non ha rilevanza la circostanza che si tratti di una mancanza isolata del dipendente, atteso che nessuna norma di legge e nessun principio generale impongono al datore di lavoro di rinviare (o condizionare) l'irrogazione del provvedimento espulsivo al verificarsi eventuale e futuro di un altro episodio in mancanza del quale la fiducia deve intendersi ricostituita.