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Articolo 44 Legge professionale forense

(L. 31 dicembre 2012, n. 247)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Frequenza di uffici giudiziari

  • Dispositivo

Dispositivo dell'art. 44 Legge professionale forense

1. L'attivitā di praticantato presso gli uffici giudiziari č disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.