Che cosa significa "Procedimenti possessori"?
Sono quelli previsti a tutelare del possessore (che esercita un potere di fatto sulla cosa), di carattere sommario (non a cognizione piena), non cautelare, provvisorio (in quanto condizionata all'esito del successivo giudizio di merito, dove si accerterà la legittimità del provvedimento concesso in via possessoria).
Le azioni possessorie sono:
- azione di reintegrazione (art. 1168 del c.c.), diretta a tutelare il possessore contro la privazione della cosa mobile o immobile, di cui sia stato spogliato;
- azione di manutenzione (art. 1170 del c.c.), esercitabile dal possessore di un immobile o di una universalità di beni mobili qualora subisca una turbativa nel godimento della cosa.
Le azioni possessorie sono:
- azione di reintegrazione (art. 1168 del c.c.), diretta a tutelare il possessore contro la privazione della cosa mobile o immobile, di cui sia stato spogliato;
- azione di manutenzione (art. 1170 del c.c.), esercitabile dal possessore di un immobile o di una universalità di beni mobili qualora subisca una turbativa nel godimento della cosa.