È il contratto il cui oggetto sia contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (in quest'ultimo caso si parla anche di negozio 'immorale'). Il contratto illecito è nullo.
«La lettera firmata al momento della cessione del contratto dimostra che il lavoratore non ha mai rinunciato ai suoi diritti previdenziali. È escluso, pertanto, che...»