Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 51(1)(2).
Note
(1)
Tale disposizione è stata depenalizzata dall'art. 33, lett. a), l. 24 novembre 1981, n.689.
(2)
La sua applicazione è limitata ai c.d. periodi di divieto di vendita e per questo viene considerata complementare al disposto dell'art. 686.