Chiunque(1) pubblica(2) i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro 25 a euro 103.
Note
(1)
Se il soggetto attivo è un pubblico ufficiale, si applicherà la fattispecie di cui all'art. 326, qualora vi sia stato dolo; diversamente, nel caso di colpa, si configurerà la contravvenzione in esame, aggravata ex art. art. 61 del c.p., n. 9.
(2)
La pubblicazione può avvenire con qualsiasi mezzo, a patto che si rivolga ad un numero indeterminato di persone.