Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'art. 662(1), anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati(2) è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258.
Note
(1)
La tassatività dei mezzi di pubblicazione rende la norma non estendibile anche alla diffusione radiotelevisiva.
(2)
L'attività parlamentare deve essere secretata dalle Camere attraverso la preclusione o limitazione della pubblicità. secondo quanto previsto ex art. 64 Cost.