Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l'arresto fino a un anno [306](1).
Note
(1)
Tale disposizione ha natura sussidiaria, quindi può rimanere assorbita dalle fattispecie ex artt. 284 (arruolamenti non autorizzati), 306 (banda armata), 288 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato) e art. 416 del c.p. (associazione a delinquere).