(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui(2) è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni(3).
Note
(1)
Tale articolo inserito dall'art. 23 della l. 23 dicembre 1993, n. 547 e successivamente modificato dalla l. 18 marzo 2008, n. 48.
(2)
Tale disposizione ricalca quanto previsto dall'art. 635 in materia di danneggiamento qui diretto a dati e programmi di natura informatica.
(3)
Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.