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Articolo 590 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/02/2026]

Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche

Dispositivo dell'art. 590 ter Codice Penale

(0)(1)Nel caso di cui all'articolo 590 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Note

(0) La rubrica del presente articolo è stata modificata dall'art. 1, comma 4 della L. 26 settembre 2023, n. 138.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

Ratio Legis

La ratio della norma in commento è duplice: da un lato, si vuole disincentivare comportamenti che possono ostacolare l'accertamento delle responsabilità e la ricostruzione del sinistro; dall'altro, si vuole sanzionare con maggiore severità la condotta di chi, dopo aver causato lesioni personali stradali gravi o gravissime, manifesta un atteggiamento di totale indifferenza verso le conseguenze del proprio agire.

Spiegazione dell'art. 590 ter Codice Penale

La norma in commento (introdotta dalla L. n. 41 del 2016 e poi integrata della L. n. 138 del 2023) prevede un’ulteriore circostanza aggravante della fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche di cui all’art. 590 bis del c.p..

La norma configura una circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di lesioni personali stradali e nautiche, prevedendo che, nel caso di cui all’art. 590-bis c.p., qualora il conducente si dia alla fuga, la pena sia aumentata da un terzo a due terzi, con il limite minimo inderogabile di tre anni di reclusione.

L’aggravante in esame è soggetta alla disciplina speciale dettata dall’art. 590 quater del c.p., ai sensi del quale le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dall’art. 98 del c.p. (minore età) e dall’art. 114 del c.p. (partecipazione di minima importanza nel reato), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all’aggravante della fuga.

Dottrina e giurisprudenza hanno affrontato il tema dei rapporti tra l'aggravante in commento con le previsioni dell'omissione di soccorso ex art. 593 del c.p. e di fuga in caso di incidente con danno alle persone di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 189 del Codice della strada. Ebbene, per evitare la duplicazione sanzionatoria, nel caso di lesioni stradali, l’art. 590-ter c.p. trova applicazione soltanto come ipotesi speciale rispetto alle previsioni generali di cui agli artt. 593 c.p. e 189, commi 6 e 7 cod. strada (per i casi di lesioni non gravi o gravissime, non coperti dall’art. 590-bis c.p., si applica la disciplina prevista dall’art. 189, commi 6 e 7 cod. strada).

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