La norma in commento (introdotta dalla L. n. 41 del 2016 e poi integrata della L. n. 138 del 2023) prevede un’ulteriore
circostanza aggravante della fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche di cui all’art. 590 bis del c.p..
La norma configura una
circostanza aggravante ad effetto speciale del
reato di lesioni personali stradali e nautiche, prevedendo che, nel caso di cui all’art. 590-bis c.p., qualora il conducente si dia alla fuga, la
pena sia
aumentata da un terzo a due terzi, con il limite minimo inderogabile di tre anni di
reclusione.
L’aggravante in esame è soggetta alla
disciplina speciale dettata dall’art. 590 quater del c.p., ai sensi del quale le concorrenti
circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dall’
art. 98 del c.p. (minore età) e dall’
art. 114 del c.p. (partecipazione di minima importanza nel reato), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all’aggravante della fuga.
Dottrina e giurisprudenza hanno affrontato il tema dei
rapporti tra l'aggravante in commento con le previsioni dell'omissione di soccorso ex art. 593 del c.p. e di fuga in caso di incidente con danno alle persone di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 189 del Codice della strada. Ebbene, per evitare la duplicazione sanzionatoria, nel caso di lesioni stradali, l’art. 590-ter c.p. trova applicazione soltanto come ipotesi speciale rispetto alle previsioni generali di cui agli artt. 593 c.p. e 189, commi 6 e 7 cod. strada (per i casi di lesioni non gravi o gravissime, non coperti dall’art. 590-bis c.p., si applica la disciplina prevista dall’art. 189, commi 6 e 7 cod. strada).