Le norme sull'omicidio stradale per ovviare a due importanti considerazioni.
Innanzitutto, la giurisprudenza aveva oramai negato che la
condotta di chi guidi in stato di ebbrezza potesse essere sussunta in una ipotesi di omicidio volontario nella forma del
dolo eventuale. Infatti, aderendo alle recenti teorie volitive, si era negato che l'agente potesse rispondere a titolo di dolo, dato che, pur essendo la sua condotta altamente spregiudicata, non poteva certo dirsi che egli avesse in qualche modo accettato l'evento morte. Tutt'al più, in tali casi, poteva dirsi configurabile l'accettazione del rischio dell'evento, in seguito alla mera previsione di esso, ipotesi pacificamente rientrante nel concetto di colpa aggravata dalla previsione dell'evento (art.
61, n. 3).
La seconda considerazione risulta dal fatto che, creando una norma
ad hoc, il
legislatore ha voluto sottrarre la precedente disposizione normativa in merito (ovvero la previsione dell'omicidio colposo stradale come mera aggravante dell'omicidio colposo ex art.
589) al
giudizio di bilanciamento di cui all'art.
69.
La norma in esame prevede una
circostanza aggravante specifica qualora, in seguito al fatto che ha causato l'omicidio stradale, il conducente si dia alla fuga, omettendo di prestare soccorso e cercando di procurarsi l'
impunità.