(1)La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la decadenza della responsabilità genitoriale(2) o della tutela legale.
Note
(1)
Tale norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale prima con sen. 23 febbraio 2012, n. 31 relativamente "alla parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall’articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto" e successivamente, con sent. 23 gennaio 2013, n. 7 a riguardo "della parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall’articolo 566, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto."
(2)
Il riferimento alla responsabilità genitoriale, prima potestà dei genitori, è frutto dell'intervento di modifica operato dall’art. 93, comma 1, lett. n), del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.