Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con le sent. 19 dicembre 1968, n. 126 e 3 dicembre 1969, n. 147.
[La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.
La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.
Il delitto è punibile a querela del marito.]