(1)Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali(2), è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria.
Note
(1)
L'articolo è stato introdotto dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, poi convertito in l. 24 luglio 2008, n. 125.
(2)
La disposizione in esame considera l'ipotesi di falsità personale, cioè di alterazione di parti del corpo utili all'identificazione, per tali intendendosi non solo i tratti somatici del corpo.