(1)Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche(2) l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno.
Note
(1)
L'articolo inserito dalla l. 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica.
(2)
Il certificatore di firme elettroniche è colui che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche e che fornisce altri servizi connessi con quest'ultime ovvero rilascia certificati idonei ad attribuire validità alle firme elettroniche e digitali, le quali, a determinate condizioni di legge, sostituiscono la firma materiale, nonché timbri, sigilli, etc.