Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco [486], del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo [486](1), vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480(2).
Note
(1)
Rispetto alla disposizione precedente, qui il presupposto della condotta è il possesso del foglio in capo al soggetto attivo, sulla base di un titolo che deve trovare giustificazione nelle ragioni legate all'ufficio del pubblico ufficiale stesso.
(2)
La norma in esame, a differenza della precedente, non richiede l'uso dell'atto abusivamente realizzato, quindi è sufficiente per integrare il reato in esame la mera compilazione del foglio.