Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l'Autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi(1).
Note
(1)
Si tratta di un'ipotesi di ravvedimento operoso (v. 56), il quale deve essere volontario, ma non necessariamente anche spontaneo, potendo dunque essere provocato ance dal timore di un'incriminazione. In ogni caso deve realizzarsi prima che l'autorità abbia avuto notizia del reato o prima del prodursi stesso dell'evento.