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Articolo 460 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Dispositivo dell'art. 460 Codice Penale

Chiunque contraffà la carta filigranata(1) che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito [458] o dei valori di bollo [459], ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032(2).

Note

(1) Per carta filigranata s'intende la carta cui vengono realizzate le banconote e i valori di bollo e che può essere utilizzata solo dallo Stato o da enti dallo stesso autorizzati.
(2) Si distingue dal tentativo di contraffazione di valori bollo (art. 459), in quanto qui viene in rilievo una condotta meramente preparatoria, quindi non rivolta univocamente alla contraffazione.

Ratio Legis

Il legislatore ha in tale disposizione scelto di criminalizzare delle attività preparatorie alla falsificazione e si tratta di una scelta che trova la propria ratio nella necessità di rafforzare la tutela degli interessi protetti dalle norme in materia di falsità di valori di bollo.

Spiegazione dell'art. 460 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato dalle norme che puniscono il falso nummario è la pubblica fede, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti dell'autenticità dei mezzi di scambio di cui si serve l'economia contemporanea.

Trattasi di reato di pericolo e non di danno, nonostante la falsificazione possa arrecare anche danni economici ai privati, dato che il reato si consuma già nel momento in cui la pubblica fede viene messa in pericolo dalla falsificazione stessa.

Preliminarmente va dato atto che, data la natura di pericolo dei reati in questione, il principio di offensività impone di non considerare penalmente rilevante varie condotte, rientranti nelle ipotesi di falso grossolano, falso innocuo e falso inutile.

Il falso grossolano viene posto in essere quando la falsità sia immediatamente percepibile icto oculi, senza la possibilità di far cadere in errore alcuno.

Il falso innocuo si realizza invece quando la contraffazione o l'alterazione, pur essendo astrattamente idonee ad ingannare, non lo sono in concreto, in base ad un accertamento dei possibili effetti del falso nella situazione concreta.

Il falso inutile costituisce un'ipotesi di reato impossibile per inesistenza dell'oggetto, come quando la contraffazione produca una moneta non avente corso legale.

La norma in oggetto punisce nello specifico le condotte di chi contraffà carta filigranata che si utilizza per la fabbricazione di carte di pubblico credito (così come parificate agli effetti della legge penale alla moneta ex art. 458) o di valori di bollo, ovvero acquisti, detenga o alieni la carta filigranata in questione.

Vi è dunque una netta anticipazione della tutela penale, che infatti arretra la soglia di rilevanza al mero maneggio di carta filigranata, senza che poi sussegua un effettivo utilizzo di essa.

Data la prodromicità della condotta, qualora il fatto si esplichi in attività contraffattiva, verranno in rilievo le varie fattispecie previste dal presente capo.

Massime relative all'art. 460 Codice Penale

Cass. pen. n. 1495/2020

In tema di reati di falso, integra il delitto di contraffazione di carta filigranata e non la meno grave ipotesi di fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla contraffazione la condotta di illegale detenzione di carta filigranata, in quanto l'espressione "filigrane" oggetto della condotta prevista dall'art. 461 cod. pen. si intende riferita soltanto agli strumenti utilizzabili per imprimere sulla carta l'immagine in trasparenza, che, nel linguaggio corrente, č denominata filigrana, e non anche alla "carta filigranata", cui fa esplicito riferimento l'art. 460 cod. pen..

Cass. pen. n. 46819/2004

L'illegale detenzione di carta filigranata rende configurabile il reato di cui all'art. 460 c.p. e non quello meno grave di cui all'art. 461 c.p. stesso, atteso che l'espressione "filigrane" contenuta in detto ultimo articolo č da intendersi riferita soltanto agli strumenti utilizzabili per imprimere sulla carta l'immagine in trasparenza che prende poi, nel linguaggio corrente, il nome di filigrana, mentre alla "carta filigranata" fa, per converso, esplicito riferimento l'art. 460 c.p..

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