Articolo abrogato dall'art. 110, della l. 22 dicembre 1975, n. 685.
Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
[Chiunque, senza essere concorso nel delitto preveduto dall'articolo precedente, adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone che vi accedano per darsi all'uso di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.
Si applica la reclusione fino a sei mesi e la multa da lire quarantamila a duecentomila a chi accede nei detti locali per darsi all'uso di sostanze stupefacenti.]