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Articolo 533 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Costrizione alla prostituzione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 533 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 3 della l. 20 febbraio 1958, n. 75.

[Chiunque, per servire all'altrui libidine, con violenza o minaccia, costringe una persona di età minore o una donna maggiorenne alla prostituzione è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire cinquemila a quindicimila.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di donna coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.

La pena è raddoppiata nei casi previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 531.]

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