Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso(1), a scopi scientifici o didattici(2), in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
La pena è aumentata [64] se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto(3).
Note
(1)
Per quanto riguarda il concetto di parte, la giurisprudenza ha precisato che deve intendersi tale quei residui di salma che per entità, natura e specie siano idonei a suscitare l'idea del corpo umano inanimato.
(2)
In mancanza di scopi scientifici, ovvero quelli attinenti alle scienze mediche o biologiche per le quali risulta necessario l'utilizzo di cadaveri, si avrebbe condotta di vilipendio ex art. 410. Qualora però vi sia il consenso sia stato autorizzato dal defunto stesso viene meno l'antigiuridicità del fatto.
(3)
Si tratta di una circostanza aggravante di carattere soggettivo che deroga al disposto dell'art. 59, comma 2, secondo il quale è sufficiente la mera conoscibilità delle circostanze aggravanti perché siano valutate a carico del reo.