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Articolo 398 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Circostanze aggravanti. Casi di non punibilitą

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 398 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, L. 25 giugno 1999, n. 205.

[Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 394, dalla prima parte e dal primo capoverso dell'articolo 396, è stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena è per lui raddoppiata.

Non sono punibili:

  1. 1) i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l'uso delle armi, ovvero se procurano la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione;
  2. 2) i padrini o secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere;
  3. 3) il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.]

Ratio Legis

Il legislatore ha abrogato i delitti cavallereschi disciplinati dagli artt. 394-401, ormai anacronistici, in quanto fondati su costumi ormai desueti.

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