Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, L. 25 giugno 1999, n. 205.
[Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, anche se non cagiona all'avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a due milioni.
Il duellante è punito:
- 1) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all'avversario una lesione personale, grave o gravissima;
- 2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.
Ai padrini o secondi e alle persone che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire centomila a due milioni.
Se i padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell'articolo precedente.]