Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, L. 25 giugno 1999, n. 205.
[Chiunque sfida altri a duello, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila. La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga.]