(1)Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a quattordici anni se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da otto a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.
Note
(1)
Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 11 luglio 2016, n. 133.