Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391 quinquies del codice di procedura penale(1)(2)(3).
Note
(1)
La norma è stata introdotta dall'art. 21 della l. 7 dicembre 2000, n. 397
(2)
Il presupposto della fattispecie consiste nella partecipazione da parte dell'agente ad un atto del procedimento penale, tra cui rientrano anche gli atti compiuti dal difensore nell'esercizio della propria attività investigativa.
(3)
La disposizione delinea due fattispecie, il reato rimane unico se le condotte vengono realizzate contestualmente, integrando un solo reato.