Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite [65] se la simulazione [367] o la calunnia [368] concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione(1).
Note
(1)
Si tratta di una circostanza attenuante speciale qualora il reato oggetto di simulazione o calunnia abbia natura di contravvenzione. Alcuni ritengono che, nonostante il mancato riferimento, debba applicarsi anche all'autocalunnia di cui all'art. 369.