Il militare [c.p.m.p. 2] o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni(1).
Note
(1)
Si tratta di un'ipotesi speciale di rifiuto rispetto alla norma generale di cui all'art. 328, dalla quale si differenzia per la qualità del soggetto passivo, militare o agente della forza pubblica.