(1)Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
Note
(1)
Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 153.