Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano è punito con l'ergastolo(1). Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con l'ergastolo(2).
Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo(3).
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo è considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.
Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici(4) che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.
Note
(1)
Si tratta di un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dal cittadino che non sia militare italiano, diversamente infatti troverebbe applicazione la legge militare. Viene dunque punito il cittadino che pone in essere alternativamente due condotte tipiche: portare le armi e prestare servizio, accomunate dalla partecipazione dell'agente ad azioni armate contro lo Stato Italiano. Tale partecipazione è effettiva però solo nel primo caso.
(2)
Viene qui prevista una circostanza aggravante speciale, che però oggi ha perso gran parte del suo significato a seguito della abolizione della pena di morte originariamente prevista, in quanto ora sia la fattispecie semplice che quella aggravata sono punite con l'ergastolo.
(3)
E' qui prevista una causa speciale di non punibilità consistente nella costrizione. Secondo la dottrina prevalente si tratta di una particolare scriminante da alcuni ricondotta allo stato di necessità, da altri all'adempimento del dovere.
(4)
Sono tali, ad esempio i governi insurrezionali.