Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato [7-10], è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.
Nel caso indicato nell'articolo 12, numero 3, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa [c.p.p. 678](1).
Note
(1)
La dottrina è concorde che il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza non è ammissibile per i fatti non costituenti reato, ma per i quali la legge italiana prevede come la possibilità di un misura di sicurezza.