Articolo abrogato dall'art. 1, D. Lgs. 19 agosto 1944, n 224.
[La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario ovvero, in un altro luogo indicato dal ministro della giustizia.
L'esecuzione non è pubblica, salvo che il ministro della giustizia disponga altrimenti.(1)(2)]
Note
(1)
E' stata soppressa, con conseguente assorbimento nell'ergastolo, dapprima per i delitti previsti dal codice penale ex art. 1 d.lgs-lt. 10 agosto 1944, n. 224 e poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1 dlgs. 22 gennaio 1948, n.21). La Costituzione, attraverso l'art. 27, introducendo il cd principio di umanizzazione della pena,l'aveva abolita quasi totalmente, circoscrivendone l'applicazione solo ai casi previsti dalle leggi militari di guerra. Ma anche rispetto a tali ipotesi è stata abrogata con l'art. 1 l. 13 ottobre 1994, n. 589. Tale abrogazione venne però operata con legge ordinaria, mantenendo così la possibilità di reintrodurla nelle leggi militari di guerra, in caso di dichiarazione di guerra. Il riferimento alle leggi penali di guerra è stato eliminato definitivamente dal testo costituzionale quando l'Italia ha ratificato il protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, attraverso la l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1 ("Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte"), sancendo per via costituzionale la non applicabilità della stessa in ogni caso.
(2)
Rimane il delicato problema relativo alla possibilità di estradizione, da parte dell'Italia, per reati sanzionati con la pena di morte nello Stato estero. La Corte Costituzionale ha, dal canto suo, precisato, con sentenza n. 223/96, che l'estradizione, per i reati sanzionati con la pena di morte, non può essere mai consentita, a prescindere dalle garanzie offerte dal paese richiedente di non eseguire la pena capitale.