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Articolo 745 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Richiesta di misure cautelari all'estero

Dispositivo dell'art. 745 Codice di procedura penale

1. Se è domandata l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all'estero, il Ministro della giustizia ne richiede la custodia cautelare.

2. Nel domandare l'esecuzione di una confisca, il ministro ha facoltà di richiedere il sequestro.

2-bis. Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro(1).

Note

(1) Tale comma è stato introdotto dall'art. 12, della l. 9 agosto 1993, n. 328, in virtù della ratifica della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990, al fine di prevedere, a favore dello Stato italiano, la possibilità di avvalersi della medesima facoltà garantita dall'art. 737 bis allo stato straniero.

Ratio Legis

La norma in esame è diretta a fornire una risposta legislativa alle ipotesi di custodia cautelare e sequestro nel caso di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane al pari di quanto avviene qualora si tratti di esecuzione di sentenze straniere in Italia.

Spiegazione dell'art. 745 Codice di procedura penale

Al Ministro della giustizia spetta la competenza, oltre che per l'iniziativa ai fini dell'esecuzione delle sentenze penali di condanna italiane all'estero, spetta anche la competenza a chiedere sia la custodia cautelare del condannato che si trovi all'estero, sia il sequestro di beni, nel caso in cui si domandi l'esecuzione di una confisca.

Nel primo caso, tuttavia, la formulazione della norma lascia ritenere che il Ministro sia obbligato a richiedere la misura coercitiva, mentre nel caso di domanda di sequestro, il ministro ha la discrezionalità nel richiedere l'esecuzione della misura.

Il Ministro, inoltre, nei casi previsti da accordi di natura pattizia, ha la facoltà di richiedere lo svolgimento di indagini volte al rintraccio di beni che possano essere oggetto di confisca, nonché di domandare il successivo sequestro.

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