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Articolo 734 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero

Dispositivo dell'art. 734 bis Codice di procedura penale

1. Il Ministro della giustizia assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per l'esecuzione della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Spiegazione dell'art. 734 bis Codice di procedura penale

L'unica ipotesi in cui la richiesta di riconoscimento coinvolge il Ministro della Giustizia è quando esso è previsto da accordi internazionali. In tal caso la valutazione è demandata al Ministro che, ove ritenga sussistenti i presupposti e dare quindi riconoscimento alla sentenza straniera a attribuirle altri effetti, trasmette gli atti al procuratore generale competente. Quest'ultimo promuove in seguito il riconoscimento, senza alcun potere di veto in merito.

La valutazione del Ministro si basa sull'accertamento delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per l'esecuzione della sentenza, ma tali condizioni non devono contrastare con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

Massime relative all'art. 734 bis Codice di procedura penale

Corte cost. n. 73/2001

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge che dà esecuzione alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983; questione che non è direttamente riferibile all'accordo (privo di forza di legge) tra i governi degli Stati Uniti e dell'Italia, avente ad oggetto l'esecuzione in Italia di una pena irrogata negli Stati Uniti.

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