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Articolo 726 quinquies Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva

Dispositivo dell'art. 726 quinquies Codice di procedura penale

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorità giudiziaria straniera della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito che si trovi nello Stato può essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza.

2. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 724 procede all'esecuzione della richiesta, salvo che sia contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento. L'audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato è subordinata all'acquisizione del consenso dello stesso.

3. L'autorità giudiziaria e l'autorità richiedente concordano le modalità dell'audizione o della partecipazione a distanza, nonché le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui è richiesto l'esame o la partecipazione a distanza.

4. Per la citazione della persona di cui è richiesta l'audizione o la partecipazione a distanza si applicano le norme del presente codice.

5. L'autorità giudiziaria provvede all'identificazione della persona di cui è richiesta l'audizione o la partecipazione e assicura, ove necessario, la presenza di un interprete e la traduzione degli atti nei casi previsti dalla legge.

6. L'audizione è direttamente condotta dall'autorità richiedente secondo il proprio diritto interno, in presenza dell'autorità nazionale che, assistita se del caso da un interprete, assicura il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

7. Al termine delle operazioni è redatto processo verbale attestante la data e il luogo di esecuzione delle medesime, l'identità della persona sentita o che ha partecipato all'udienza, fatte salve le misure eventualmente concordate per la protezione della stessa, nonché l'identità e le qualifiche di tutte le altre persone presenti, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolto il collegamento. Il processo verbale, sottoscritto dall'autorità giudiziaria procedente, è trasmesso all'autorità richiedente.

8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371 bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.

Spiegazione dell'art. 726 quinquies Codice di procedura penale

La norma in esame rappresenta l'istituto più utilizzato in materia di rogatorie, dato che consente di ottenere l'audizione tra Paesi diversi dell'indagato, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito a distanza, tramite video conferenza (o altro strumento di trasmissione audiovisiva). Tale strumento si rivela particolarmente utile, posto che, ovviamente, consente un notevole risparmio sia di tempo che di denaro, rispetto allo spostamento verso lo Stato estero.

All'esecuzione della richiesta provvede il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo in cui deve compiersi l'attività richiesta e si rifiuta di compiere l'atto se ciò è contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento.

Per quanto riguarda le modalità, il procuratore della Repubblica e l'autorità richiedente concordano le modalità dell'audizione o della partecipazione a distanza, oltre alle eventuali misure relative alla protezione della persona di cui è richiesto l'esame o la partecipazione a distanza.

Per quanto riguarda le garanzie, idonee ad assicurare l'efficacia dell'audizione o dell'atto compiuto a distanza, l'autorità giudiziaria provvede innanzitutto all'identificazione dell'interessato ed assicura la presenza di un interprete al fine di accelerare la procedura, o comunque la traduzione degli atti, nei casi previsti dalla legge.

Sempre a fini garantistici, l'audizione è condotta direttamente dall'autorità richiedente, secondo le modalità previste dal proprio ordinamento giuridico. L'autorità giudiziaria italiana cura invece solo il rispetto dei principi fondamentali.

Il comma 7 si occupa della documentazione dell'attività, il cui verbale va trasmesso all'autorità richiedente.

Da ultimo, si segnale che anche per l'audizione e la partecipazione a distanza valgono le norme penali che puniscono la falsa testimonianza, la calunnia e tutti gli altri reati contro l'amministrazione della giustizia.

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