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Articolo 721 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 12/03/2026]

Estensione dell'estradizione

Dispositivo dell'art. 721 bis Codice di procedura penale

1. Ai fini della richiesta di estensione dell'estradizione può essere emessa ordinanza di custodia cautelare quando sussistono gravi indizi di colpevolezza.

2. L'esecuzione dell'ordinanza resta sospesa fino alla concessione della estensione dell'estradizione ed è revocata, anche d'ufficio, in caso di rifiuto da parte dello Stato estero.

3. Concessa l'estensione, su richiesta del pubblico ministero l'ordinanza di custodia cautelare è confermata ai fini dell'esecuzione, soltanto se, fermi i gravi indizi di colpevolezza, sussistono esigenze cautelari a norma degli articoli 274 e seguenti.

Spiegazione dell'art. 721 bis Codice di procedura penale

L'estensione dell'estradizione consente di derogare al principio di specialità (v. art. 721), in quanto permette di estendere gli effetti di una precedente estradizione ad ad altri fatti commessi anteriormente alla già avvenuta consegna dell'interessato,

La norma in esame prevede che, ai fini della richiesta di estensione, può essere emessa ordinanza di custodia cautelare quando vi siano gravi motivi di colpevolezza, tutelandosi in tal modo la possibilità di dare effettivo corso all'estensione. L'esecuzione dell'ordinanza rimane infatti sospesa fino alla concessione dell'estensione ed è revocata, anche d'ufficio, in caso di rifiuto da parte dello Stato estero.

Per contro, una volta concessa l'estensione, l'ordinanza di custodia cautelare può essere confermata solo se, oltre ai gravi indizi di colpevolezza,la cui sussistenza era già stata valutata positivamente, sussistono le esigenze cautelari di cui agli articoli 274, e quindi in primis il pericolo di fuga, il pericolo che dal riacquisto della libertà del soggetto possa derivare un inquinamento probatorio o la commissione di nuovi reati.

Massime relative all'art. 721 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 1581/2025

In tema di estradizione attiva, l'Autorità giudiziaria italiana, a fronte della pendenza di una richiesta di estensione dell'estradizione, può disporre la sospensione del processo in alternativa alla pronuncia di una sentenza di improcedibilità per il reato ulteriore oggetto di tale richiesta, a condizione che la sospensione sia necessaria in funzione di tale procedura di cooperazione, che siano prospettabili cadenze temporali ragionevoli in ordine al suo svolgimento e che, nell'ordinanza di sospensione, sia data puntuale indicazione di tali circostanze. (Fattispecie relativa all'applicazione dell'art. 10 del Trattato di estradizione tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, ratificato con legge 11 ottobre 2018, n. 125, la cui formulazione è simile a quella dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957).

Cass. pen. n. 35851/2025

In tema di estradizione attiva, l'ordinanza con cui la Corte di appello, in applicazione del principio di specialità, operante per effetto del divieto di estradizione sancito da trattati internazionali o da condizioni apposte al provvedimento con cui si fa luogo alla consegna, dispone la sospensione del processo per i fatti ad essa anteriori, diversi da quelli per i quali questa è avvenuta e contestualmente dà impulso alla richiesta di estensione dell'estradizione costituisce, "in parte qua", provvedimento non impugnabile. (Fattispecie relativa ad estradizione attiva, concessa dalla Repubblica Dominicana in base al Trattato concluso in data 13 febbraio 2019, ratificato con legge 18 maggio 2021, n. 78, mediante decreto che condizionava la consegna alla circostanza che il consegnato in nessun caso fosse giudicato per fatti diversi da quelli che avevano motivato la sua estradizione).

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