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Articolo 711 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Riestradizione

Dispositivo dell'art. 711 Codice di procedura penale

1. Le disposizioni dell'articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato(1).

Note

(1) Si ricordi che la riestradizione è sempre subordinata alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale la riestradizione è stata concessa, l'estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale né consegnato ad altro stato (art. 699).

Ratio Legis

La riestradizione rappresenta un ulteriore segmento procedimentale che riapre i canali di collaborazione successivamente alla consegna della persona e che ha lo scopo di garantire il rispetto del principio di specialità di cui all'art. 699.

Spiegazione dell'art. 711 Codice di procedura penale

La norma in commento sancisce il principio secondo cui, in caso di domanda di riestradizione del soggetto proposta allo Stato consegnatario da uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 710.

Appare quindi sempre necessario rispettare il principio di specialità di cui all'art. 699. Ad ogni modo, alla richiesta di consenso alla riestradizione devono essere allegate le dichiarazioni dell'interessato rese davanti all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, e concernenti l'estensione dell'estradizione.

Anche qui, pur considerando il fatto che si procede in appello senza la persona interessata (visto che già estradata), si applica il principio secondo cui il consenso dell'interessato esclude la necessità di procedere tramite giudizio in corte d'appello. In tale ipotesi, vi sarà solo il controllo del Ministro della giustizia circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 705.

Massime relative all'art. 711 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 34800/2008

In tema di riestradizione, il consenso dello Stato che ha consegnato l'estradato ad un terzo Stato che ne abbia fatto richiesta può essere legittimamente acquisito anche dopo la sentenza della corte di appello che ha deliberato favorevolmente all'estradizione, sempre che intervenga prima della consegna.

Cass. pen. n. 585/2000

In tema di riestradizione, il consenso dello stato rifugio alla consegna dell'estradato a un terzo stato che ne abbia fatto richiesta può essere legittimamente acquisito nel corso del procedimento, sempre che intervenga prima della consegna a tale ulteriore stato.

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