Cass. pen. n. 25161/2002
Le spese di custodia delle cose sequestrate nell'ambito di procedimento penale non possono gravare sull'erario per il periodo di tempo successivo al trentesimo giorno dalla data in cui l'avente diritto alla restituzione ha ricevuto comunicazione del relativo provvedimento, poiché da tale momento viene meno il carattere pubblicistico della funzione di custode e si instaura un rapporto meramente civilistico tra quest'ultimo e l'avente diritto alla restituzione della cosa che contrae un'obbligazione diretta nei confronti del primo, ove non ne curi il tempestivo ritiro per incuria, negligenza o qualsiasi altro comportamento consapevole e volontario, connotato da colpa, anche se lievissima.
Cass. pen. n. 16/2002
Nel procedimento avente ad oggetto la determinazione del compenso al custode di cose oggetto di sequestro disposto ai sensi del codice di procedura penale non è dovuto avviso al Ministero dell'economia e delle finanze sul quale grava l'onere di corrispondere le somme liquidate, non risultando necessaria la sua partecipazione, in quanto in detto procedimento gli interessi patrimoniali dello Stato sono tutelati dal P.M., il cui intervento è obbligatorio a norma dell'art. 666 c.p.p.