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Articolo 234 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Acquisizione di documenti e dati informatici

Dispositivo dell'art. 234 bis Codice di procedura penale

(1)1. È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare.

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Spiegazione dell'art. 234 bis Codice di procedura penale

La scelta legislativa si è occupata di tenere distinto l’ambito dei documenti da quello degli atti. I primi, che interessano il capo IV, sono formati fuori dall’ambito processuale, e devono essere acquisiti al processo per poter assumere rilevanza probatoria, mentre i secondi sono formati all’interno del procedimento.

La norma in esame permette l’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche di natura privata. In questo caso è però necessario il consenso del legittimo titolare.

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