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Articolo 473 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Ordine di procedere a porte chiuse

Dispositivo dell'art. 473 Codice di procedura penale

1. Nei casi previsti dall'articolo 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse(1). L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.

2. Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell'aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall'articolo 472 comma 3, il giudice può consentire la presenza dei giornalisti.

3. I testimoni [196], i periti [220 ss.] e i consulenti tecnici [225] sono assunti secondo l'ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere nell'aula di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario.

Note

(1) Il giudice in tali casi è chiamato al rispetto di principi sanciti dall'art. 6, comma 1, della Convenzione europea dei diritti umani e dall'art. 14, comma 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Ratio Legis

Il principio di pubblicità del processo, basilare garanzia di legalità, può essere sacrificato solo qualora sia necessario privilegiare altri interessi in gioco.

Spiegazione dell'art. 473 Codice di procedura penale

Abbiamo già visto nella spiegazione dell'articolo 472, come determinate esigenze di tutela della riservatezza delle parti private e dei testimoni, nelle ipotesi in cui la pubblicità dell'udienza possa nuocerle, impongano al giudice di procedere a porte chiuse.

Sentite le parti, il giudice provvede in merito tramite ordinanza (non impugnabile), con cui è deciso oltretutto se l'intero dibattimento si debba svolgere con tali modalità o solo alcune fasi, a seconda delle esigenze da soddisfare.

Oltre alle persone che hanno il diritto o il dovere di intervenire, solo i giornalisti possono presenziare.

Per contro, i testimoni, i periti ed i consulenti tecnici rimangono solo per il tempo strettamente necessario a svolgere la propria funzione, fatta eccezione per quelli che sono tenuti a rimanere in aula.

Massime relative all'art. 473 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 42477/2010

L'esame testimoniale del minore, vittima di abusi sessuali, non richiede obbligatoriamente l'assistenza di un familiare o di un esperto di psicologia infantile, non essendo imposta né dalla legge penale né dalla legge processuale. (In motivazione la Corte ha precisato che detta assistenza è da considerarsi facoltativa ai sensi dell'art. 498, comma quarto, cod. proc. pen.). (Rigetta, App. L'Aquila, 05 febbraio 2009).

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