(1)1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso(2).
Note
***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)
[omissis]
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)
[omissis]
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.
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(1)
Tale articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l. 28 aprile 2014, n. 67.
(2)
Comma così modificato dall'art. 29, co. 1, lett. e) del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").