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Articolo 464 quinquies Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova

Dispositivo dell'art. 464 quinquies Codice di procedura penale

(1)1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.

3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova(2).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l. 28 aprile 2014, n. 67.
(2) In questa fase, a differenza di quanto accade prima che il beneficio venga concesso, non è richiesto il consenso dell'imputato.

Ratio Legis

La norma in esame si pone quale corredo processuale alla genesi normativa dell'istituto di diritto sostanziale della messa alla prova.

Spiegazione dell'art. 464 quinquies Codice di procedura penale

Ai sensi dell'art. 168 bis c.p., la messa alla prova presuppone il risarcimento del danno (ove possibile) e l'eliminazione delle conseguenza dannose o pericolose del reato.

Per tale motivo, il giudice che dispone con ordinanza la sospensione del procedimento deve stabilire i termini entro cui le prescrizioni e gli obblighi relativi alla condotte riparatorie devono essere adempiuti. Per venire incontro alle necessità dell'imputato, la norma dispone inoltre che i termini di cui sopra possano essere prorogati, ma non più di una volta, e solo per gravi motivi. Previo consenso della persona offesa può inoltre autorizzare un pagamento rateale delle debenze.

Durante la messa alla prova la situazione di fatto e le esigenze dell'imputato possono mutare, ed è per questo che il giudice, sentiti il p.m. e l'imputato stesso, può modificare l'ordinanza, inserendo nuove prescrizioni, le quali devono sempre tendere al rispetto delle finalità di messa alla prova.

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