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Articolo 464 octies Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Revoca dell'ordinanza

Dispositivo dell'art. 464 octies Codice di procedura penale

(1)1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza(2).

2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.

4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l. 28 aprile 2014, n. 67.
(2) I casi che, in generale, possono dare luogo alla revoca sono indicati all’art. 168 del codice penale e sono individuati nella grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, e nella commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Ratio Legis

La norma in esame si pone quale corredo processuale alla genesi normativa dell'istituto di diritto sostanziale della messa alla prova.

Spiegazione dell'art. 464 octies Codice di procedura penale

Se nel corso della messa in prova il giudice viene a conoscenza che l'imputato non si è comportato correttamente o che ha eluso le prescrizioni imposte dal giudice tramite l'ordinanza di sospensione del procedimento (oltre ovviamente alle ipotesi in cui l'imputato commetta altri reati), dispone la revoca dell'ordinanza in questione, anche d'ufficio. Tale revoca presuppone comunque un contraddittorio con le parti e con la persona offesa, tramite apposita udienza in camera di consiglio, dandone avviso almeno dieci giorni prima. In tale udienza verranno valutati i presupposti della revoca.

L'ordinanza di revoca è comunque ricorribile per cassazione per violazione di legge.

Una volta divenuta definitiva la revoca (dopo decisione della cassazione in merito o perché sono scaduti i termini per ricorrere), il procedimento riprende il suo corso.

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