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Articolo 176 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Effetti della restituzione nel termine

Dispositivo dell'art. 176 Codice di procedura penale

1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere(1).

2. Se la restituzione nel termine è concessa dalla corte di cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.

Note

(1) La rinnovazione degli atti avviene solo se a ciò è possibile procedere e se si tratta di atti ai quali la parte che ne fa richiesta avesse diritto di assistere.

Ratio Legis

La disciplina degli effetti della restituzione nel termine si ispira ad un disegno di economia processuale, che non comporta regressioni del rito.

Spiegazione dell'art. 176 Codice di procedura penale

Ispirato al rispetto del principio di economia processuale, il legislatore ha stabilito che di regola la restituzione nel merito non determina la regressione del rito. Solo se possibile e a richiesta di parte, il giudice che ha accolta la domanda può rinnovare gli atti ai quali la parte aveva diritto ad assistere.

Tuttavia, se la restituzione nel termine è disposta dalla corte di cassazione, quest'ultima non può disporre la rinnovazione, la quale va invece disposta dal giudice competente per il merito

Massime relative all'art. 176 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 32633/2014

Il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non invalida le prove gią assunte, ma determina il diritto dell'imputato di ottenere l'assunzione di prove nuove o la riassunzione di prove gią acquisite, purché, per ciascuna prova richiesta, sia indicato il tema di indagine che si intende approfondire, di modo che il giudice possa valutare la pertinenza e la rilevanza dei mezzi istruttori di cui si domanda l'ammissione. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva rigettato la richiesta dell'imputato di rinnovazione "in toto" del dibattimento, formulata rappresentando genericamente l'esigenza che le prove venissero riassunte "in sua presenza").

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