Al fine di non compromettere l'applicazione del principio di economia processuale, nonché, più in generale, di efficienza dell'amministrazione della giustizia, l'articolo in esame prevede la possibilità per il giudice di fissare un termine all'
interprete entro cui tradurre le scritture che gli sono state affidate, quando la lavorazione si prevede piuttosto lunga.
Il termine può essere
prorogato solo una volta, e in caso di inadempimento, può essere
sostituito.
In tale eventualità, l'interprete viene citato a comparire per
discolparsi (si forma così un, seppur informale,
contraddittorio) e, se non fornisce sufficienti giustificazioni, può essere
condannato al pagamento di una somma in favore della
cassa delle ammende.
Vale la pena precisare che se tale ipotesi si verifica nel corso delle indagini, spetta al pubblico ministero richiedere al giudice per le indagini preliminari di provvedere all'applicazione della sanzione pecuniaria, ex art. 53 disp.att. del presente codice.