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Articolo 145 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Ricusazione e astensione dell'interprete

Dispositivo dell'art. 145 Codice di procedura penale

1. L'interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell'articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.

2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo.

3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico [146] e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico.

4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza(1).

Note

(1) Tale ordinanza è da ritenersi inoppugnabile.

Ratio Legis

L'interprete è una figura dotata di una spiccata autonomia, di conseguenza devono essere rispettati precisi canoni in materia di capacità e incompatibilità, al fine di garantire la fedeltà dell'interprete alle informazioni assunte per la traduzione, di qui la necessità che sussista una disciplina specifica per la ricusazione o per l'astensione dello stesso qualora non vengano rispettate tali previsioni.

Spiegazione dell'art. 145 Codice di procedura penale

Il legislatore, similmente a quanto disposto in tema di incompatibilità del giudice e di speculare astensione e ricusazione (artt. [[n36]] e 37), ha stabilito che anche l'interprete può essere ricusato per i motivi di cui all'art. 144, ed anche qui, proprio come per il giudice, l'astensione volontaria dell'interprete prevede in più l'ipotesi delle “ragioni di grave convenienza”. Sulla dichiarazione di astensione o sulla ricusazione decide il giudice procedente con ordinanza inoppugnabile. Ciò premesso, l'interprete può essere ricusato quando:


  • è interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici, o chi è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione;


  • è incompatibile con l'ufficio di testimone ai sensi dell'articolo 197, oppure ha già assunto l'ufficio di testimone, perito o consulente tecnico nel medesimo procedimento o in un procedimento connesso.

La ricusazione, oltre che dalle parti private, può provenire anche dal pubblico ministero, quando l'incompatibilità si manifesta in relazione ad atti compiuti o disposti dal giudice.

Entrambe le dichiarazioni, sia di ricusazione che di astensione, possono essere presentate al più tardi fino a che non siano esaurite le formalità relative al conferimento dell'incarico o comunque prima che l'interprete abbia espletato il suo incarico, qualora i motivi di cui all'art. 144 (o le gravi ragioni di convenienza) siano emersi successivamente al conferimento.

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