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Articolo 90 bis 1 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134

Dispositivo dell'art. 90 bis 1 Codice di procedura penale

1. (1)La vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa.

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 5, co. 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La norma risponde all'esigenza di rendere effettivo il diritto dell'offeso ad essere informato in modo completo e semplice sugli strumenti previsti a sua garanzia per la tutela dell'interesse leso dal reato.

Spiegazione dell'art. 90 bis 1 Codice di procedura penale

Nell’ambito della giustizia riparativa (disciplinata in modo organico dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022), è stata introdotta la figura della vittima del reato.

L’art. 42, lett. a) del d.lgs. n. 150 del 2022 precisa che con “giustizia riparativa” s’intende “ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore”.

Poi, ai sensi dell’art. 42, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 150 del 2022, con “vittima del reato” si fa riferimento alla persona fisica che ha subito, direttamente dal reato, un danno (patrimoniale o non patrimoniale), nonché al familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che da tale evento ha subito un danno.

Peraltro, bisogna precisare che la nozione di “vittima del reato” è espressamente collegata al sistema di giustizia riparativa: cioè, tale definizione verrà utilizzata soltanto nello specifico settore della giustizia riparativa.

Ebbene, nell’ottica di ampliare le informazioni da dare alla persona offesa in virtù della medesima ratio dell’art. 90 bis del c.p.p., il nuovo art. 90-bis.1 c.p.p. (introdotto dalla riforma Cartabia) stabilisce che la vittima del reato, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, deve essere informata della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa. Questa informazione deve essere data in una lingua comprensibile alla vittima.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
La legge delega detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all’informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono in primo luogo l’informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l’autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione.


Accanto all’informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l’autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analogo avviso viene dato anche alla persona offesa, sin dal primo contatto con l’autorità procedente. È stato quindi adeguato l’articolo 90 bis c.p.p. ed è stato altresì introdotto un nuovo articolo, 90 bis.1, che è funzionale ad informare la vittima del reato, al pari della persona offesa, laddove le due categorie non coincidano, con tutte le garanzie previste dalla disciplina organica della giustizia riparativa, della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa, sin dal primo contatto con l'autorità giudiziaria.

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