1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza(1).
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare [416 c.p.p.].
3. L'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato [440 c.p.p.].
Note
(1)
La presenza di un'ulteriore parte incide necessariamente sull'andamento del contraddittorio e pertanto l'estromissione del responsabile deve avvenire con ordinanza non impugnabile entro la dichiarazione di apertura del dibattimento.