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Articolo 40 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Competenza a decidere sulla ricusazione

Dispositivo dell'art. 40 Codice di procedura penale

1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato(1).

2. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

Note

(1) Tale comma è stato sostituito dall'art. 173 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999. Il testo previgente recitava: «1. Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato». Come già avvenuto per altri articoli, a seguito della soppressione della figura del pretore, sono intervenute delle modifiche che hanno interessato anche la norma in esame: vi è stata, infatti un'elisione al cenno della ricusazione del pretore.

Spiegazione dell'art. 40 Codice di procedura penale

Oltre all'evidente differenza tra la ricusazione e l'astensione, data dal fatto che l'astensione è un atto spontaneo del giudice, mentre la ricusazione proviene dalle altre parti del processo, la differenza più manifesta è la semplificazione per il procedimento che segue l'astensione. Così, mentre per l'astensione decide il presidente del tribunale o della corte con decreto e senza particolari formalità, per la ricusazione il legislatore ha perseguito tre obiettivi: escludere una sospensione automatica dell'attività processuale; evidenziare la natura incidentale e giurisdizionale della procedura; prevedere criteri oggettivi di individuazione del successivo giudice competente.

Poichè la dichiarazione di ricusazione comporta una manifestazione di sospetta assenza di imparzialità da parte del giudice è opportuno che, differentemente da quanto previsto per l'astensione, sulla ricusazione decida il giudice collegiale successivamente sovraordinato (si veda l'art. 36 c.p.p. relativo all'astensione del giudice).

A tal fine, sulla ricusazione decide no semplicemente il presidente del tribunale, bensì la corte d'appello. Sulla ricusazione di un giudice della corte d'appello decide invece una sezione della corte stessa, ma diversa da quelle a cui appartiene il giudice ricusato.

Stesso meccanismo per quanto concerne la ricusazione di un giudice della corte di cassazione, sulla quale decide una diversa sezione della corte.

Da ultimo, all'evidente scopo di porre un freno a ricusazioni “a cascata”, non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione di altro giudice.

Massime relative all'art. 40 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 19532/2018

In tema di ricusazione avanzata nei confronti dei componenti di una sezione della Corte di Cassazione, non lede il principio di imparzialità del giudice il fatto che il collegio chiamato a decidere sia composto da colleghi dei giudici ricusati, pur se appartenenti ad altra sezione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione contenuta all'art. 40, comma 2, cod. proc. pen. attua un corretto bilanciamento tra la garanzia di imparzialità e l'esigenza di evitare una situazione di stallo processuale).

Cass. pen. n. 30383/2006

È inammissibile la ricusazione di componenti di una sezione della Corte di cassazione chiamati a decidere sulla ricusazione di giudici di altra sezione, e su tale dichiarazione la S.C. decide in camera di consiglio con procedimento de plano che comporta la fissazione dell'udienza e la deliberazione senza avvisi alle parti.

Cass. pen. n. 20288/2004

La assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad un'altra attiene non alla giurisdizione ma alla competenza interna e comunque, ai sensi dell'art. 33 c.p.p., non si considera afferente alla capacità del giudice. Ne consegue che non è vietata dall'ordinamento la assegnazione, ad una sezione della corte d'appello che non sia anche incaricata della trattazione di affari penali, dei procedimenti aventi ad oggetto la ricusazione di magistrati addetti a funzioni penali. (La Corte, in motivazione, ha ribadito che, in mancanza nell'ordinamento vigente di una distinzione tra i ruoli organici dei magistrati addetti all'esercizio della giurisdizione penale e quelli dei magistrati addetti all'esercizio della giurisdizione civile, deve ritenersi che tutti i magistrati dell'ufficio giudiziario siano in eguale modo potenzialmente investiti del potere giurisdizionale in materia civile e penale, come desumibile anche dagli artt. 7 bis e ter legge n. 12 del 1941 che prevedono un apposito provvedimento tabellare per la ripartizione delle funzioni all'interno dell'ufficio giudiziario e l'assegnazione degli affari alle sezioni).

Cass. pen. n. 3429/2003

In caso di ricusazione di un giudice della corte di appello, la competenza a decidere spetta — secondo il tenore letterale dell'art. 40 comma 1 c.p.p. — ad una qualunque sezione della stessa corte di appello, purché diversa da quella cui appartiene il giudice ricusato, di talché è possibile che la ricusazione intervenuta in un procedimento penale sia valutata da magistrati appartenenti ad una sezione civile della stessa corte.

Cass. pen. n. 5658/2002

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 3 c.p.p. (secondo cui “non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione”), sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., rappresentando tale disposizione l'espressione della discrezionalità del legislatore nell'individuare il punto di equilibrio tra le esigenze, entrambe di rango costituzionale, dell'imparzialità del giudice e della ragionevole durata del processo, così da evitare che i tempi del processo subiscano ingiustificati allungamenti a seguito di reiterate ricusazioni. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto infondata la questione posta con riferimento all'assunto che il collegio d'appello chiamato a decidere sulla ricusazione dei giudici del tribunale si sarebbe trovato in condizione d'incompatibilità - peraltro ritenuta in concreto non esistente - per avere in precedenza disposto il rinvio a giudizio dell'imputato e di altri nell'ambito di vicenda collegata, ma avente ad oggetto fatti diversi rispetto a quella in cui era stata presentata istanza di ricusazione).

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