Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 565 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Procedimento per decreto

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 565 Codice di procedura penale

Articolo abrogato dall'art. 44, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

[1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI.

2. Con l’atto di opposizione l’imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444.]

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.